Parere n. 22/2026 del Comitato Tecnico Appalti Pubblici del 15 giugno 2026
Di recente, su sollecitazione di alcuni iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, il Comitato Tecnico Appalti Pubblici ha affrontato il tema del compenso spettante al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione quando la prestazione debba essere resa in orario notturno. Con il Parere n. 22/2026 del 15 giugno 2026 ha pertanto fornito un inquadramento particolarmente utile per le stazioni appaltanti, i professionisti e gli operatori del settore.
La questione nasce da un dato molto concreto: in molti cantieri pubblici alcune lavorazioni vengono programmate, imposte o comunque rese necessarie nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00. Ciò accade, ad esempio, negli interventi su infrastrutture in esercizio, negli aeroporti, nelle stazioni, sulle reti viarie, negli edifici pubblici che non possono interrompere le proprie funzioni durante il giorno, oppure nei cantieri nei quali esigenze di traffico, sicurezza, continuità del servizio o interferenza con l’utenza impongono di concentrare le attività durante la notte.
A tali fattori si aggiunge oggi una circostanza sempre più rilevante e destinata a incidere stabilmente sull’organizzazione dei cantieri: la necessità, ormai costante e ricorrente, per le Regioni di adottare nei mesi estivi le cosiddette “Ordinanze Calore”, finalizzate a limitare o vietare lo svolgimento di attività lavorative nelle ore più calde della giornata, soprattutto nei settori maggiormente esposti al rischio da alte temperature, tra cui l’edilizia e i cantieri infrastrutturali.
In questo contesto, le ore serali, notturne o comunque meno esposte al picco termico tendono a diventare, in molti periodi dell’anno, le fasce più idonee – e talvolta le sole concretamente praticabili – per lo svolgimento in sicurezza di determinate lavorazioni. Il lavoro notturno, dunque, non rappresenta più soltanto una soluzione eccezionale legata a specifiche esigenze di traffico, interferenza o continuità del servizio, ma può diventare una modalità organizzativa ricorrente, imposta anche dalla necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori rispetto al rischio climatico.
Il problema diventa particolarmente delicato quando non è soltanto l’impresa esecutrice a dover organizzare il proprio ciclo produttivo in orario serale o notturno, ma è anche il professionista incaricato del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione a dover garantire presenza, controllo, coordinamento e vigilanza tecnica nella medesima fascia oraria.
Il quesito posto al CTAP in sostanza è stato il seguente: il compenso determinato con i parametri del D.M. 17 giugno 2016 può considerarsi integralmente satisfattivo anche quando la prestazione del CSE debba essere resa in modo significativo, strutturale o prevalente durante la notte?
Secondo l’impostazione assunta dal Comitato Tecnico Appalti Pubblici nel Parere n. 22/2026, la risposta non può essere automatica. Occorre verificare il contenuto del contratto, la lex specialis, la prevedibilità della prestazione notturna, la sua incidenza sull’incarico complessivo e l’eventuale presenza di clausole che abbiano già considerato e remunerato tale modalità esecutiva.
Tuttavia, il principio di fondo è chiaro: la prestazione professionale resa in orario notturno non può essere sempre liquidata come una mera variante organizzativa irrilevante sul piano economico.
Il CSE non svolge una prestazione solo documentale
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione non è un soggetto chiamato soltanto a esaminare documenti, aggiornare verbali o svolgere verifiche di tipo cartolare. La sua funzione è strettamente connessa alla fase realizzativa dell’opera. Il CSE deve verificare l’applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, coordinare le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, controllare l’attuazione delle procedure di sicurezza, valutare le interferenze, intervenire nei momenti critici dell’esecuzione e adottare, ove necessario, le iniziative previste dalla normativa di settore.
Se dunque le lavorazioni si svolgono in orario serale o notturno e se la presenza del CSE in cantiere è richiesta o comunque necessaria proprio durante quella fascia oraria, la modalità temporale incide direttamente sulla componente operativa della prestazione. Ciò vale ancor più nei periodi estivi, quando le Ordinanze Calore possono imporre una rimodulazione dell’orario di lavoro, spostando una parte significativa delle attività fuori dalle ore centrali della giornata.
Non si tratta più, allora, di un accesso occasionale o di una presenza sporadica fuori dall’orario ordinario. Quando la notte, o comunque la fascia serale, diventa il tempo normale o prevalente dell’esecuzione, la prestazione professionale cambia concretamente fisionomia.
Aggravamento modale, non nuova prestazione
Uno dei passaggi più significativi del Parere n. 22/2026 del Comitato Tecnico Appalti Pubblici riguarda il corretto inquadramento della fattispecie. La prestazione notturna del CSE non deve essere qualificata, di regola, come attività del tutto estranea al contratto, quando l’incarico di coordinamento sia stato validamente affidato e riguardi proprio quelle lavorazioni. L’oggetto dell’incarico resta il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. Ciò che cambia è la modalità concreta di svolgimento della prestazione: non più ordinaria attività svolta secondo tempi fisiologici di cantiere, ma attività resa in una fascia oraria più gravosa sotto il profilo personale, organizzativo, operativo e professionale.
Per questo il Comitato Tecnico Appalti Pubblici qualifica la fattispecie come possibile aggravamento modale della prestazione contrattuale. Questa impostazione consente di evitare due estremi: da un lato, ritenere che ogni prestazione notturna sia automaticamente una nuova prestazione extra-contrattuale; dall’altro, sostenere che il professionista debba sempre e comunque sopportare senza compenso aggiuntivo qualsiasi modalità temporale imposta dall’esecuzione dei lavori.
La soluzione più equilibrata è verificare se la modalità notturna fosse già stata espressamente considerata e compensata oppure se, al contrario, sia emersa come elemento significativo e non valorizzato nella determinazione del corrispettivo.
Il D.M. 17 giugno 2016 non contiene un coefficiente per il lavoro notturno
Il D.M. 17 giugno 2016 determina i corrispettivi professionali attraverso un sistema parametrico fondato sul valore dell’opera, sulla categoria, sul grado di complessità e sulla specificità delle prestazioni. Non si tratta di una tariffa oraria.
Il compenso del CSE non viene costruito sommando ore di presenza, ma applicando parametri prestazionali. Proprio per questo sarebbe improprio ricondurre la questione a un semplice conteggio delle ore notturne. Tuttavia, il decreto non contiene neppure uno specifico coefficiente correttivo riferito all’orario di svolgimento della prestazione. Non disciplina cioè espressamente l’ipotesi in cui l’attività professionale debba essere resa in orario notturno.
Da questa assenza non può farsi discendere, automaticamente, l’esclusione di qualsiasi compenso integrativo. Al contrario, come evidenziato dal Comitato Tecnico Appalti Pubblici, proprio il silenzio del parametro impone una valutazione caso per caso: occorre verificare se le modalità concrete di esecuzione della prestazione presentino un aggravamento tale da rendere non più adeguato il compenso originariamente determinato.
Equo compenso e proporzione tra compenso e caratteristiche della prestazione
Il tema si collega direttamente ai principi generali in materia di compenso professionale e, in particolare, al principio dell’equo compenso. Un compenso può dirsi equo solo se risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.
Se la prestazione originariamente considerata era una prestazione ordinariamente diurna, ma in fase esecutiva viene richiesto al CSE di operare in modo strutturale o prevalente nella fascia serale o notturna, muta una delle caratteristiche essenziali dell’attività. Questo mutamento può dipendere da vincoli infrastrutturali, dalla necessità di non interrompere servizi pubblici, da esigenze di traffico o da interferenze con l’utenza. Ma può dipendere sempre più spesso anche dalla necessità di organizzare il lavoro in modo compatibile con le Ordinanze Calore adottate nei mesi estivi, evitando l’esposizione dei lavoratori alle temperature più elevate.
In questo caso il compenso parametrico, pur correttamente calcolato in astratto, potrebbe non essere più adeguato alla concreta prestazione richiesta. Naturalmente non ogni accesso serale o notturno giustifica una maggiorazione. Il punto non è l’episodicità, ma la significatività dell’incidenza. La questione si pone quando l’orario notturno diventa un elemento sostanziale della prestazione e non una mera eccezione organizzativa.
Il limite delle clausole di omnicomprensività
Molti contratti pubblici e molti accordi quadro contengono clausole di omnicomprensività del corrispettivo. Tali clausole non possono essere ignorate. Esse impediscono di riconoscere compensi aggiuntivi per generiche difficoltà, per ordinarie condizioni locali, per vincoli prevedibili del contesto o per oneri organizzativi che l’affidatario avrebbe dovuto considerare in sede di offerta.
Tuttavia, le clausole di omnicomprensività non dovrebbero essere lette come formule assolute capaci di assorbire qualsiasi modalità esecutiva, anche quando questa non sia stata concretamente prevista, quantificata o valorizzata. Il punto è sempre lo stesso: occorre verificare se la lex specialis abbia posto il lavoro notturno a carico dell’affidatario in modo chiaro, specifico e riconoscibile, oppure se la prestazione notturna sia stata introdotta o resa necessaria in fase esecutiva senza una corrispondente previsione economica.
Quando il contratto disciplina espressamente l’attività notturna, il margine per un compenso integrativo si riduce. Quando invece nulla è previsto, o quando la previsione è generica e non accompagnata da una reale valorizzazione economica, la richiesta del professionista merita una valutazione più attenta.
Non revisione prezzi, ma compenso integrativo per aggravamento della prestazione
È importante evitare un equivoco.Il riconoscimento di un compenso aggiuntivo per il CSE chiamato a operare in orario notturno non costituisce una revisione generalizzata dei prezzi contrattuali. Non si tratta neppure di compensare genericamente condizioni locali, difficoltà logistiche o complessità ordinarie del cantiere. La questione riguarda, più precisamente, il riconoscimento economico di uno specifico aggravamento modale della prestazione professionale.
La differenza non è solo teorica. Parlare di revisione prezzi significherebbe collocare la questione nell’ambito dei meccanismi di riequilibrio economico dell’appalto. Parlare invece di compenso integrativo per aggravamento modale significa verificare se la prestazione professionale concretamente richiesta sia più gravosa di quella remunerata dal compenso originario.
Il criterio di quantificazione: perché non basta contare le ore
Un altro passaggio centrale del Parere n. 22/2026 riguarda la quantificazione.
Applicare automaticamente una maggiorazione piena all’intero compenso professionale del CSE sarebbe eccessivo, perché non tutte le attività del coordinatore sono necessariamente svolte in orario notturno. La prestazione del CSE comprende accessi in cantiere e verifiche operative, ma anche attività di studio, coordinamento documentale, esame dei POS, aggiornamenti del PSC, redazione di verbali, interlocuzioni tecniche, reportistica e gestione di adempimenti che possono svolgersi anche al di fuori della fascia notturna.
D’altra parte, procedere a una ricostruzione analitica delle singole ore notturne non sarebbe pienamente coerente con la struttura del D.M. 17 giugno 2016, che remunera la prestazione con un criterio parametrico e non orario.
Da qui l’esigenza, fatta propria dal Comitato Tecnico Appalti Pubblici, di un criterio intermedio: forfettario, prudenziale, proporzionato e coerente con la natura professionale dell’incarico.
Il parametro analogico del 30% e la maggiorazione del 20%
Il Parere n. 22/2026 individua un possibile criterio ragionevole valorizzando, in via analogica, la maggiorazione del 30% prevista dal CCNL Studi e Attività Professionali per le prestazioni rese in orario notturno. Questo richiamo non significa applicare direttamente la disciplina del lavoro subordinato al rapporto professionale. Il CSE, infatti, opera nell’ambito di un incarico professionale o di un contratto di servizi, non come lavoratore dipendente.
Il CCNL può però rappresentare un indice oggettivo della maggiore gravosità normalmente riconosciuta alle prestazioni rese nella fascia 22:00-06:00. Tale parametro del 30% deve poi essere rapportato all’incidenza effettiva della componente notturna sulla prestazione complessiva del CSE.
Nei casi in cui le lavorazioni siano eseguite esclusivamente o prevalentemente di notte e la presenza del CSE in cantiere debba essere garantita in tale fascia, si può stimare, in via prudenziale, che la componente direttamente condizionata dall’esecuzione notturna incida per due terzi sulla prestazione complessiva.
Applicando la maggiorazione del 30% a tale quota di due terzi, si ottiene una maggiorazione equivalente pari al 20% del compenso professionale del CSE:
30% x 2/3 = 20%
Si tratta di un criterio equilibrato, perché evita sia di riconoscere il 30% sull’intero compenso, sia di negare ogni rilievo economico alla maggiore gravosità della prestazione.
Le condizioni per il riconoscimento
La maggiorazione non dovrebbe essere riconosciuta in modo automatico, ma solo quando ricorrono alcune condizioni minime.
In particolare, occorre che la prestazione di CSE sia effettivamente riferita a lavorazioni da eseguire nella fascia 22:00-06:00, oppure in fasce serali o notturne rese necessarie dall’organizzazione del cantiere; che la presenza del CSE in cantiere sia richiesta o comunque necessaria in relazione a tali lavorazioni; che la modalità notturna non sia già stata specificamente compensata; che la maggiorazione sia applicata solo al compenso professionale relativo alla prestazione di CSE; che siano escluse prestazioni diverse e voci già autonomamente remunerate.
In questa prospettiva, la maggiorazione del 20% non rappresenta un’indennità di lavoro notturno in senso lavoristico, ma un compenso integrativo professionale per l’aggravamento modale della prestazione.
Conclusioni
Con il Parere n. 22/2026 del 15 giugno 2026, il Comitato Tecnico Appalti Pubblici ha assunto una posizione chiara e ragionevole su un tema destinato a presentarsi sempre più spesso nella pratica dei cantieri pubblici.
L’attualità della questione è rafforzata dal progressivo consolidarsi delle Ordinanze Calore regionali, che nei mesi estivi rendono sempre più frequente la necessità di spostare le lavorazioni fuori dalle ore centrali della giornata, valorizzando le fasce serali e notturne come momenti più idonei per l’esecuzione in sicurezza delle attività di cantiere. Quando il CSE è chiamato a svolgere la propria attività in orario notturno in modo significativo, strutturale o prevalente, e tale modalità non è stata già considerata e compensata nel contratto, il compenso parametrico determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 può risultare non pienamente adeguato.
In questi casi è ragionevole riconoscere un compenso integrativo, non come revisione prezzi, ma come misura proporzionata della maggiore gravosità della prestazione professionale. Il criterio forfettario del 20%, applicato al solo compenso professionale del CSE e al netto delle spese e delle altre voci accessorie, rappresenta una soluzione prudente, equilibrata e coerente con la natura parametrica del compenso.
Il principio di fondo è semplice: la sicurezza in cantiere non cambia natura di notte, ma cambia il modo in cui il professionista è chiamato a garantirla. E quando cambiano in modo significativo le condizioni concrete della prestazione, anche il compenso deve poter tornare a essere proporzionato, congruo ed equo.















